In particolare tra le testate giornalistiche è diventata consuetudine l'uso del "paywall" come modalità di accesso a contenuti online. Il "paywall" è un meccanismo che richiede agli utenti di scegliere tra accettare i cookie, compresi quelli di profilazione, o pagare un prezzo per accedere a determinati contenuti web.
Nel contesto della protezione dei dati personali, l'uso del "paywall" solleva diverse questioni in relazione al consenso libero ed informato degli utenti, che è una base giuridica fondamentale per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea.
La normativa europea richiede che il consenso sia libero, specifico e informato, e non può essere condizionato in modo coercitivo. Per questo motivo lo scorso ottobre 2022 il Garante per la protezione dei dati personali ha rilasciato due comunicati stampa in cui informava di aver apero delle istruttorie per accertare la conformità della citata modalità alla normativa europea, premettendo espressamente "che la normativa europea sulla protezione dei dati personali non esclude in linea di principio che il titolare di un sito subordini l'accesso ai contenuti da parte degli utenti, al consenso prestato dai medesimi per finalità di profilazione (attraverso cookie o altri strumenti di tracciamento) o, in alternativa, al pagamento di una domma in denaro.
È importante notare che il "cookie wall", che obbliga gli utenti ad accettare tutti i cookie per accedere a contenuti web, secondo le Linee Guida 05/2020 sul consenso, l'European Data Protection Board ("EPDB") non è da ritenere come liberamente reso e pertanto non è valido.
La Corte di Cassazione italiana ha stabilito che è possibile condizionare la fornitura di un servizio fungibile al trattamento dei dati personali per finalità pubblicitarie, a condizione che il consenso sia prestato liberamente, specificamente e inequivocabilmente in riferimento a tale scopo.
Alcune autorità di altri paesi europei, come la Commissione Nazionale per l'Informatica e le Libertà (CNIL) in Francia, hanno adottato approcci non restrittivi in relazione al "paywall". La CNIL ha pubblicato criteri per valutare la legittimità di tali sistemi, considerando, ad esempio, la ragionevolezza del prezzo richiesto e la proporzionalità rispetto all'alternativa di fornire i dati personali.
È importante sottolineare che le istruttorie in corso da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia potrebbero fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni sulla conformità del "paywall" alla normativa sulla protezione dei dati personali. Sarà necessario attendere le conclusioni di tali istruttorie per comprendere appieno la posizione dell'Autorità su questa modalità di accesso ai contenuti web.
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